|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 4 marzo 2016
Circolare n. 44/2016
Oggetto: Dogane – Rimborso accise –
Disponibilità del mezzo – Circolare Agenzia Dogane Monopoli n.4/D del
23.2.2016.
Con la
circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha illustrato come va
richiesto il rimborso accise da parte delle imprese di autotrasporto che
possiedono mezzi a titolo di comodato e locazione senza conducente.
L’Agenzia
ha annunciato che il software per la presentazione delle istanze di rimborso verrà
appositamente aggiornato. Nelle more della realizzazione delle modifiche, i
richiedenti devono apporre nel Quadro A-1 delle istanze determinate lettere
dell’alfabeto.
Disponibilità
veicolo |
Indicazione nel Quadro A-1 |
Proprietà,
usufrutto |
A |
Leasing |
B |
Comodato |
C |
L’Agenzia
ha inoltre fornito specifiche delucidazioni.
Comodato, locazione senza conducente, “nolo a
freddo”:
per queste figure negoziali tra imprese di autotrasporto merci in conto terzi,
il titolo di disponibilità del veicolo deve risultare dal contratto registrato
e dalla copia della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della
Motorizzazione; il rimborso accise può essere richiesto solo dal reale
utilizzatore dell’autoveicolo che deve averne il possesso esclusivo per tutta
la durata del contratto. L’Agenzia rammenta che non è consentito il subcomodato, né la sublocazione.
Locazione di veicolo in leasing: l’Agenzia rammenta
che la fattispecie è riscontrabile dall’esame delle carte di circolazione dei
veicoli per i quali si dichiarano i consumi di gasolio, nonché dal contratto di
locazione che deve essere allegato all’istanza di rimborso. L’Agenzia precisa
che la fattispecie è ammissibile perché non configura un contratto di
sublocazione.
Traino: nel caso di traino, il titolare dei soli
semirimorchi non ha legittimazione a richiedere il rimborso dell’accisa.
Consorzio con distributore privato: nel caso di
consorzio con distributore privato di carburante che rifornisca i mezzi dei
consorziati e i mezzi intestati al consorzio stesso, la richiesta di rimborso
deve essere presentata distintamente dai consorziati e dal consorzio, ciascuno
relativamente ai propri consumi. Per i consorziati la prova dei consumi è data
dalle fatture per le erogazioni di gasolio emesse dal consorzio e contenenti
gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito.
Fusione, conferimento d’azienda: l’Agenzia ha
precisato che le società subentrate in imprese di autotrasporto merci sono
legittimate a chiedere il rimborso delle accise sui consumi effettuati dalle
società incorporate; l’istanza va presentata allegando copia autentica
dell’atto notarile dell’operazione societaria ed una specifica comunicazione
contenente i dati identificativi degli autoveicoli e gli estremi delle fatture
di acquisto di gasolio intestati alla società incorporata.
Daniela Dringoli |
|
Responsabile di Area |
D/t |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |