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Roma, 4 marzo 2016

 

Circolare n. 44/2016

 

Oggetto: Dogane – Rimborso accise – Disponibilità del mezzo – Circolare Agenzia Dogane Monopoli n.4/D del 23.2.2016.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha illustrato come va richiesto il rimborso accise da parte delle imprese di autotrasporto che possiedono mezzi a titolo di comodato e locazione senza conducente.

 

L’Agenzia ha annunciato che il software per la presentazione delle istanze di rimborso verrà appositamente aggiornato. Nelle more della realizzazione delle modifiche, i richiedenti devono apporre nel Quadro A-1 delle istanze determinate lettere dell’alfabeto.

 

Disponibilità veicolo

Indicazione nel Quadro A-1

Proprietà, usufrutto

A

Leasing

B

Comodato

C

 

L’Agenzia ha inoltre fornito specifiche delucidazioni.

 

Comodato, locazione senza conducente, “nolo a freddo”: per queste figure negoziali tra imprese di autotrasporto merci in conto terzi, il titolo di disponibilità del veicolo deve risultare dal contratto registrato e dalla copia della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione; il rimborso accise può essere richiesto solo dal reale utilizzatore dell’autoveicolo che deve averne il possesso esclusivo per tutta la durata del contratto. L’Agenzia rammenta che non è consentito il subcomodato, né la sublocazione.

 

Locazione di veicolo in leasing: l’Agenzia rammenta che la fattispecie è riscontrabile dall’esame delle carte di circolazione dei veicoli per i quali si dichiarano i consumi di gasolio, nonché dal contratto di locazione che deve essere allegato all’istanza di rimborso. L’Agenzia precisa che la fattispecie è ammissibile perché non configura un contratto di sublocazione.

 

Traino: nel caso di traino, il titolare dei soli semirimorchi non ha legittimazione a richiedere il rimborso dell’accisa.

 

Consorzio con distributore privato: nel caso di consorzio con distributore privato di carburante che rifornisca i mezzi dei consorziati e i mezzi intestati al consorzio stesso, la richiesta di rimborso deve essere presentata distintamente dai consorziati e dal consorzio, ciascuno relativamente ai propri consumi. Per i consorziati la prova dei consumi è data dalle fatture per le erogazioni di gasolio emesse dal consorzio e contenenti gli estremi della targa dell’autoveicolo rifornito.

 

Fusione, conferimento d’azienda: l’Agenzia ha precisato che le società subentrate in imprese di autotrasporto merci sono legittimate a chiedere il rimborso delle accise sui consumi effettuati dalle società incorporate; l’istanza va presentata allegando copia autentica dell’atto notarile dell’operazione societaria ed una specifica comunicazione contenente i dati identificativi degli autoveicoli e gli estremi delle fatture di acquisto di gasolio intestati alla società incorporata.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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